Pittura, Fotografia e Scultura
Pittura, fotografia e scultura appartengono al settore delle arti visive. I principali diritti che appartengono all’autore sono quello di riproduzione (moltiplicazione in copie dell’opera); di diffusione (televisione, reti telematiche…); di distribuzione (porre in commercio o comunque a disposizione del pubblico l’opera e/o i suoi esemplari); di elaborazione (la possibilità di modificare l’opera).
La riproduzione di un’opera può essere autorizzata (o vietata) solo dal suo autore. Sia chiaro, il diritto di riproduzione rimane in capo all’autore anche quando l’originale è stato già venduto, salvo diverso accordo. Infatti, il diritto di proprietà sull’originale non va confuso con il diritto d’autore sull’opera. Badate bene, anche il proprietario di un’opera (colui che l’ha acquistata) deve chiedere l’autorizzazione all’autore per utilizzare, riprodurre o pubblicare l’opera. Egli può solo e soltanto disporre liberamente dell’originale in suo possesso.
Normalmente è opportuno avvalersi dell’intermediazione della SIAE e/o di un legale di fiducia per amministrare i diritti di sfruttamento delle creazioni. Le autorizzazioni rilasciate dalla SIAE infatti comportano il pagamento/ottenimento dei diritti ed anche l’osservanza di condizioni appropriate in fase di utilizzazione. Gli associati SIAE sono maggiormente tutelati proprio perché anche quest’ultima interviene quando vengono commessi abusi e violazioni.
Oltretutto, la SIAE collabora con analoghe istituzioni straniere per la tutela delle opere all’estero (Australia, Austria, Belgio, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Lettonia, Lituania, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Russia, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Ungheria).
Alcuni accorgimenti pratici.
Gli artisti esordienti spesso trascurano la tutela per raggiungere visibilità immediata. Ci si comporta in questo modo proprio per via del timore di perdere delle chances, in realtà svendendo il proprio. Basta tuttavia attuare alcuni accorgimenti pratici per tutelarsi. Sia chiaro, lungi da noi il desiderio di rendere così consulenza mirata, si vuole soltanto consentire ai giovani artisti di tutelarsi in modo pratico e piuttosto efficace.
1.- Il piego raccomandato.
Una delle principali difficoltà probatorie in ipotesi di contenzioso autoriale avente ad oggetto l’usurpazione dell’opera è quella di ricostruire la data di creazione della stessa (oltre alla sua effettiva paternità). Consigliamo ai giovani artisti che non sono ancora iscritti alla SIAE per i motivi più disparati di procedere come segue. Stampare su foglio A4 una riproduzione dell’opera, piegarla in formato lettera commerciale (senza imbustare il foglio) e recarsi presso un ufficio postale chiedendo l’invio del piego a se stessi ovvero senza invio, ritirando immediatamente la lettera. Il timbro postale consentirà di sostenere in giudizio che l’opera esiste almeno da quella data. L’intera operazione – per ovvi motivi – dovrà essere tenuta riservata (ed il piego conservato con cura, diremmo “in cassaforte”).
2.- Il nome / Lo pseudonimo
Arte non vuol dire solo pittura, scultura e fotografia. Ma anche design ed ogni altro tipo di elaborazione creativa che qui non trattiamo per ragioni di spazio. Desideriamo tuttavia porre l’accento sul fatto che molti autori attuano ed ottengono una particolare tutela (assai fattiva in realtà) proteggendo il proprio nome come marchio registrato. Depositare un marchio è attività potenzialmente assai redditizia dal punto di vista economico, il che non guasta. Risolve inoltre innumerevoli problematiche di ordine probatorio in giudizio. La ® di marchio registrato talora funziona meglio di un antifurto perché ai ladri – a volte – basta accorgersi di un dispositivo d’allarme per venire dissuasi dal commettere illeciti… Depositare le proprie creazioni è sempre una buona idea (tanto in SIAE quanto – ove possibile – nelle sedi decentrate dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). Ovviamente occorre qualificare con dovizia l’opera e definire che tipo di tutela si può ottenere (e talora, in questo senso, occorre avvalersi del conforto e della consulenza di un legale). Una buona base di partenza è comunque e sicuramente partire col tutelare il proprio nome che comparirà sempre in calce alle opere. Perciò, quantomeno, ricordatevi di firmarle.
Arlo Canella, Avvocato in Milano
Nato a Padova, Arlo Canella consegue a pieni voti assoluti e lode la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università L. Bocconi di Milano. Collabora sin dal 2003 con il dipartimento di Intellectual Property/Information Technology dello Studio Legale Pavia e Ansaldo di Milano. Nel 2004 diviene associato dello Studio Legale Sutti nella sua sede di via Montenapoleone, Dipartimento di Diritto Industriale e della Concorrenza. Nel 2008 – assieme a Daniele Camaiora – fonda uno studio legale indipendente che si occupa prevalentemente di consulenza ed assistenza alle aziende, sia giudiziale, sia stragiudiziale, con particolare attitudine alla tutela del patrimonio intellettuale ed industriale. Attualmente, è partner e managing director di Canella Camaiora Studio Legale.